A partire dal 1° gennaio 2025, gli operatori extra-UE hanno avuto la possibilità di caricare e condividere i dati relativi alle loro installazioni e alle emissioni in modo semplificato. Questo approccio eviterà la necessità di trasmettere separatamente le informazioni a ciascun dichiarante.
Sempre dal 2025, i soggetti obbligati hanno potuto richiedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, previa valutazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui hanno sede.
In Italia, questa valutazione è effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Lo status di dichiarante CBAM autorizzato diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2026 per poter importare merci CBAM nel territorio doganale dell’UE.
Adempimenti e sanzioni – fase a regime
Gli importatori di merci soggette al CBAM devono registrarsi presso le autorità nazionali competenti per ottenere lo status di “dichiaranti CBAM autorizzati”. Una volta ottenuta l’autorizzazione, gli importatori possono acquistare i certificati CBAM dallo Stato membro in cui sono stabiliti, attraverso una piattaforma centrale comune. Solo i dichiaranti CBAM autorizzati sono abilitati all’acquisto dei certificati CBAM.
L’importo delle sanzioni varia tra i 10 e i 50 euro per ogni tonnellata di emissioni incorporate non dichiarate.
Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi durante il periodo transitorio sono stabilite all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2023/1773.
Carbon Border Adjustment Mechanism
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
Marsped S.r.l. è disponibile per seguire gli operatori economici alla registrazione ed ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato
Contattaci per effettuare la registrazione al Portale Comunitario