DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 – Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

Le disposizioni del testo del Decreto si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026 disponendo tra i vari punti anche le sanzioni relative a violazioni alle esportazioni Art. 32.

Per semplificare abbiamo rissunto i punti principali:

 

  1. Mancata esportazione entro i termini (art. 8 DPR 633/72 e art. 41 DL 331/93)
    Chi effettua cessioni senza IVA all’esportazione o intracomunitarie e la merce:

    • non esce dall’UE entro il termine previsto, oppure

    • non arriva in altro Stato membro entro 90 giorni,
      è sanzionato con il 50% dell’IVA.
      La sanzione non si applica se, entro 30 giorni successivi dalla spedizione, viene regolarizzata la fattura e versata l’imposta.

  2. Cessioni a soggetti extra-UE senza regolarizzazione (art. 38-quater DPR 633/72)
    Si applica la stessa sanzione del 50% a chi vende senza IVA a soggetti domiciliati o residenti fuori UE e non regolarizza l’operazione entro il termine previsto.

  3. Operazioni senza IVA senza dichiarazione d’intento (art. 1 DL 746/83)
    Chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, senza avere la dichiarazione d’intento è punito con una sanzione del 70% dell’IVA, oltre all’obbligo di pagare il tributo.
    Se la dichiarazione d’intento è stata rilasciata senza i requisiti di legge, dell’omesso versamento rispondono solo i cessionari/committenti/importatori che l’hanno rilasciata.

  4. Mancanza o abuso della dichiarazione ex art. 8-bis DPR 633/72
    Le stesse regole del punto 3 valgono per chi:

    • effettua operazioni senza IVA senza la dichiarazione prevista dall’art. 8-bis, comma 3, DPR 633/72;

    • rilascia tale dichiarazione senza i requisiti previsti (cessionario, committente o importatore).

  5. Falsa dichiarazione di navigazione in alto mare (art. 8-bis DPR 633/72)
    È punito con la sanzione del 70% chi, senza i presupposti di legge, dichiara al contraente o in dogana che sussiste la condizione di effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente.

  6. Falsa dichiarazione o superamento del plafond IVA (legge 28/1997)
    È punito con la sanzione del 70% chi:

    • dichiara, senza requisiti, di volersi avvalere della facoltà di acquistare/importare senza IVA, oppure

    • utilizza tale facoltà oltre il limite consentito.
      Se il superamento del limite deriva da mancata esportazione da parte del cessionario/commissionario:

    • la sanzione è ridotta alla metà,

    • e non si applica se l’IVA è versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’esportazione, con regolarizzazione della fattura.

  7. Mancato controllo telematico della dichiarazione d’intento (art. 8, lett. c)
    È soggetto alla sanzione del 70% il cedente/prestatore che effettua operazioni di cui all’art. 8, primo comma, lett. c), DPR 633/72 senza aver verificato telematicamente la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

  8. Mancato controllo telematico per operazioni ex art. 8-bis, comma 1
    È punito con la stessa sanzione del 70% il cedente/prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all’art. 8-bis, comma 1, DPR 633/72 senza aver verificato telematicamente la dichiarazione ex art. 8-bis, comma 3.

  9. Dati non veritieri in fattura o in dichiarazione doganale
    Chi, nelle fatture o dichiarazioni doganali relative a cessioni all’esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi dal reale è punito con una sanzione amministrativa del 70% dell’IVA che sarebbe dovuta in caso di cessione interna, calcolata sulle differenze di corrispettivo o di valore normale.
    La sanzione non si applica per differenze quantitative non superiori al 5%.