DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 – Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
Le disposizioni del testo del Decreto si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026 disponendo tra i vari punti anche le sanzioni relative a violazioni alle esportazioni Art. 32.
Per semplificare abbiamo rissunto i punti principali:
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Mancata esportazione entro i termini (art. 8 DPR 633/72 e art. 41 DL 331/93)
Chi effettua cessioni senza IVA all’esportazione o intracomunitarie e la merce:-
non esce dall’UE entro il termine previsto, oppure
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non arriva in altro Stato membro entro 90 giorni,
è sanzionato con il 50% dell’IVA.
La sanzione non si applica se, entro 30 giorni successivi dalla spedizione, viene regolarizzata la fattura e versata l’imposta.
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Cessioni a soggetti extra-UE senza regolarizzazione (art. 38-quater DPR 633/72)
Si applica la stessa sanzione del 50% a chi vende senza IVA a soggetti domiciliati o residenti fuori UE e non regolarizza l’operazione entro il termine previsto. -
Operazioni senza IVA senza dichiarazione d’intento (art. 1 DL 746/83)
Chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, senza avere la dichiarazione d’intento è punito con una sanzione del 70% dell’IVA, oltre all’obbligo di pagare il tributo.
Se la dichiarazione d’intento è stata rilasciata senza i requisiti di legge, dell’omesso versamento rispondono solo i cessionari/committenti/importatori che l’hanno rilasciata. -
Mancanza o abuso della dichiarazione ex art. 8-bis DPR 633/72
Le stesse regole del punto 3 valgono per chi:-
effettua operazioni senza IVA senza la dichiarazione prevista dall’art. 8-bis, comma 3, DPR 633/72;
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rilascia tale dichiarazione senza i requisiti previsti (cessionario, committente o importatore).
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Falsa dichiarazione di navigazione in alto mare (art. 8-bis DPR 633/72)
È punito con la sanzione del 70% chi, senza i presupposti di legge, dichiara al contraente o in dogana che sussiste la condizione di effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente. -
Falsa dichiarazione o superamento del plafond IVA (legge 28/1997)
È punito con la sanzione del 70% chi:-
dichiara, senza requisiti, di volersi avvalere della facoltà di acquistare/importare senza IVA, oppure
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utilizza tale facoltà oltre il limite consentito.
Se il superamento del limite deriva da mancata esportazione da parte del cessionario/commissionario: -
la sanzione è ridotta alla metà,
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e non si applica se l’IVA è versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’esportazione, con regolarizzazione della fattura.
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Mancato controllo telematico della dichiarazione d’intento (art. 8, lett. c)
È soggetto alla sanzione del 70% il cedente/prestatore che effettua operazioni di cui all’art. 8, primo comma, lett. c), DPR 633/72 senza aver verificato telematicamente la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. -
Mancato controllo telematico per operazioni ex art. 8-bis, comma 1
È punito con la stessa sanzione del 70% il cedente/prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all’art. 8-bis, comma 1, DPR 633/72 senza aver verificato telematicamente la dichiarazione ex art. 8-bis, comma 3. -
Dati non veritieri in fattura o in dichiarazione doganale
Chi, nelle fatture o dichiarazioni doganali relative a cessioni all’esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi dal reale è punito con una sanzione amministrativa del 70% dell’IVA che sarebbe dovuta in caso di cessione interna, calcolata sulle differenze di corrispettivo o di valore normale.
La sanzione non si applica per differenze quantitative non superiori al 5%.




