La Commissione Europea ha annunciato che il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026.
A partire da tale data, gli importatori di merci soggette al CBAM (Allegato I Reg. UE 956/2023), nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Regolamento unionale.
Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli operatori economici – importatori e rappresentanti doganali indiretti di merci CBAM – di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione in parola, in quanto, a partire dalla data di inizio del periodo definitivo di attuazione del Regolamento, dovranno essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato.
Si evidenzia che, salvo eventuali deroghe, in caso di mancata conformità a quanto disposto dalla normativa in materia, si potranno determinare le seguenti conseguenze:
– blocco delle merci alla frontiera;
– rifiuto dello sdoganamento;
– applicazione di sanzioni.
Per informazioni dettagliate e aggiornate, si invita a consultare regolarmente le seguenti fonti:
– Il sito ufficiale del CBAM curato dai Servizi della Commissione:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en;
– la sezione dedicata al CBAM sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism –
Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Quest’ultima rimanda, altresì, per ulteriori informazioni, alla pagina istituzionale dell’Autorità competente in materia MASE – Ministero dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica (EU ETS – Italia :: CBAM).




