La circolare n. 4/2025, pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 18/03/2025, interviene per integrare con la disciplina sanzionatoria il Regolamento UE 2017/852 sul mercurio, come previsto dall’articolo 16 del Regolamento stesso.

L’autorità doganale prevede che sia punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda da 50.000 a 150.000 €, chiunque effettui un’operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all’allegato I del Regolamento in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 dello stesso.

È invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 € chiunque effettui un’operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II del Regolamento, in violazione di quanto disposto dall’articolo 5 dello stesso.

Il già citato Regolamento UE 2017/852 prevede per la quasi totalità dei casi il divieto di esportazione e di importazione del mercurio, delle miscele di mercurio e dei prodotti contenenti mercurio.

Sono ammesse solo alcune eccezioni per i prodotti essenziali agli impeghi militari o di protezione civile, così come per i fini di ricerca e taratura della strumentazione, oltre a taluni casi di smaltimento che dovranno essere autorizzati per iscritto dalle autorità competenti.

La rigidità del Regolamento europeo di riferimento, unita alle importanti misure sanzionatorie adottate dal legislatore nazionale, suggeriscono agli operatori economici di prendere attenta visione della normativa sopra indicata.

Per indicare l’estraneità della merce all’ambito di applicazione del Regolamento UE 2017/852 sul mercurio dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale il codice Y924.

L’avviso completo può essere consultato sul sito ADM al seguente link

 

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