Il giorno 29/09/2023, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le precisazioni in merito agli operatori economici soggetti a rispettare tale sorveglianza:
In relazione all’ambito soggettivo di applicabilità della norma in parola, sulla scorta di quanto previsto dal l’art. 3 dell’Allegato XIX del D.lgs. 101/2020 , giova evidenziare che mentre i soggetti che esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali di risulta (art. 3, comma 1 ), nonché di semilavorati in metallo (art. 3, comma 2, lett. a ))), sono sempre tenuti all’adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza radiometrica previsti per tali merci , p er quanto concerne l’importazione di prodotti finiti in metallo (art. 3, c omma 2, lett. b ))), la norma prevede tali adempimenti soltanto laddove specificamente richiesto dall Agenzia o dalle Autorità competenti, per il tramite dell’Agenzia.
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