Con l’informativa n. 579734 del 22 settembre 2023 (in allegato), l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che sono disponibili nuove funzionalità del sistema di esportazione e transito rilasciate in ambiente esercizio/produzione, in continuità con il comportamento adottato di procedere con un avvio controllato del sistema di reigegnerizzazione AIDA, mediante il rilascio graduale delle funzionalità dello stesso.

Le nuove funzionalità fanno seguito a quanto rappresentato con l’Informativa Agenzia delle Dogane 5 luglio 2023, n. 4030845 con cui erano state fornite indicazioni operative relativamente a un nuovo insieme di funzionalità del sistema di esportazione e transito in aggiunta a quanto precedentemente comunicato con l’informativa Agenzia delle Dogane 8 giugno 2023, n. 297845 (vedi news del 13 giugno us).

Nello specifico, è slittato al 7 novembre l’obbligo per gli operatori economici di aderire alla fase operativa di invio in ambiente reale delle dichiarazioni doganali di esportazione e di transito secondo i nuovi tracciati reingegnerizzati.

Data Descrizione
Dall’8 giugno al 16 novembre 2023 Gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito.
Dal 7 novembre 2023 Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito.

Con le nuove procedure è possibile effettuare:

  • lo sdoganamento centralizzato;
  • l’acquisizione;
  • la rettifica e
  • l’annullamento

di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l’ufficio di esportazione e il dichiarante, superando il limite dei 40 articoli per dichiarazione, previsto attualmente in AIDA.

Le applicazioni reingegnerizzate, invece, non consentiranno più:

  • le operazioni di esportazione a “groupage”;
  • l’invio di dichiarazioni di esportazione abbinate al transito.

Le nuove procedure cambiano soprattutto la modalità di trasmissione dei dati, basati sullo scambio di messaggi in formato xml secondo tracciati specifici per i diversi tipi di dichiarazioni. Cambiano anche le sigle che identificano le diverse dichiarazioni di esportazione e di transito.

Le tipologie di dichiarazioni doganali di esportazione sono le seguenti:

  • B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
  • B2: Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo;
  • B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
  • C1: Dichiarazione semplificata di esportazione;
  • C2: Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione.

L’accettazione della dichiarazione viene, infine, notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).

Link correlati:

https://www.adm.gov.it/portale/reingegnerizzazione-aida

https://www.adm.gov.it/portale/informazioni-tecniche2

https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-export

 

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