La resa EXW comporta un livello minimo di obbligazione per il venditore che si limita unicamente a mettere a disposizione del compratore la merce ed i relativi documenti commerciali nei propri locali o in un altro luogo convenuto (magazzino, stabilimento ecc.). Conseguenza di ciò è che sono a carico del compratore ovvero del cessionario non residente le seguenti azioni:

  • la presa in carico della merce e della relativa documentazione nel luogo convenuto
  • provvedere alle formalità doganali di uscita e di entrata nel paese di destino
  • organizzare e provvedere al trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell’Unione.

Il compratore estero, pur essendo il proprietario delle merci per l’avvenuta consegna delle stesse e potendo, in qualità di proprietario, decidere in merito al tipo ed al contratto di trasporto, non può essere considerato “esportatore” in base alla norma di cui sopra (punto 19 – comma A) nell’espletamento delle formalità doganali di uscita, in quanto non residente nella UE.  In base a detta norma neanche il cedente italiano, pur essendo residente nella UE, può essere considerato “Esportatore” in quanto non titolare del contratto di trasporto a destinazione del paese terzo.

Nota Nr. 70662 RU del 07.07.2016

L’Agenzia delle Dogane con nota Nr. 70662 RU del 07.07.2016, è venuta in soccorso alla moltitudine di operatori che utilizzano ancora, in maniera impropria, la resa EXW “Franco Fabbrica” per gli scambi internazionali.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che potrà essere considerato “Esportatore”, applicando il punto “C” della norma di cui sopra, il cedente italiano, in quanto titolare del contratto di vendita con l’acquirente estero; quindi in grado di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale della UE.

Nella sopracitata Nota, l’Agenzia stabilisce che la cessione, per ottenere la non imponibilità Iva, dovrà avvenire in rispetto dell’art. 8, comma 1, lettera B, del DPR 633/72, ovvero
cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Economica Europea entro 90 gg, a cura del cessionario non residente o per suo conto”.

Di conseguenza il cedente italiano, in base alla disciplina Iva sopracitata, deve entro i gg 90:

  • entrare assolutamente in possesso, non solo della dichiarazione doganale effettuata a suo nome,
  • ma deve accertarsi che entro tale termine la merce risulti uscita dalla UE. 

E’ ormai noto che in tutta l’Unione Europea le operazioni doganali di esportazione avvengono con i sistemi telematici ed anche la prova dell’avvenuta uscita delle merci, che dà titolo alla non imponibilità Iva, non è più legata al fatidico visto su fattura da parte delle dogane, ma consiste nel semplice controllo telematico del MRN tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane.

La cessione all’esportazione, non imponibile Iva e con resa EXW,  diventa ora ancora più critica, non solo perché si affida ad un terzo l’onere di una operazione doganale, le cui responsabilità di natura fiscale ricadono sul cedente nazionale, ma anche e soprattutto per le già note difficoltà che ora si assommano al fatto che entro gg 90 occorre avere l’evidenza della uscita delle merci. Se così non fosse per uno dei seguenti motivi:

  • mancato ritrovamento della dichiarazione doganale
  • in caso di ritrovamento, l’uscita risultasse avvenuta dopo gg 90 dalla data di cessione delle merci
  • in caso la dichiarazione doganale avvenga in un altro paese dell’Unione dove non si può avere evidenza informatica dell’effettiva uscita delle merci,

decade la “non imponibilità Iva” con la conseguenza o di una volontaria “autoliquidazione dell’Iva” o in caso di controllo, di un recupero Iva e relative sanzioni da parte dei funzionari accertatori.

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